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Normative monopattini elettrici

26 Feb

2018:

2019:

  • Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 – “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica” – testo
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), articolo 1, comma 75 – testo

2020:

  • Decreto Legge n.162 del 30/12/2019, pubblicato in G.U. n.305 del 31/12/2019 (“Decreto milleproroghe 2020“).
  • C.2325 – Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
  • Emendamento 33.021 (n.21 all’articolo 33) al Disegno di Legge C. 2325

 

Incentivi per l’acquisto di quadricicli elettrici (“minicar”)

28 Mag

Renault Twizy, Greengo/Zhidou Icaro e Tazzari Zero, le uniche minicar elettriche acquistabili nuove in Italia, sono finora rimaste escluse dagli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, che riguardano soloi i veicoli di categoria M1 (auto) e L1, L2 o L3 (ciclomotori e motocicli).

Un emendamento del Decreto Crescita, attualmente in discussione, propone invece di estendere gli incentivi anche a questi mezzi, tecnicamente chiamati “quadricicli”, appartenenti alle categorie “L6e” (quadricicli leggeri) e “L7e” (quadricicli pesanti).

Riferimenti normativi

La denominazione ufficiale del cosiddetto “decreto crescita” è:

“Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”

L’identificativo ufficiale è C.1807.

Ad oggi il decreto crescita contiene 1271 emendamenti , tra cui alcuni da applicare alla cosiddetta “legge di Bilancio”, che ha questa denominazione ufficiale:

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62 )

In essa gli articoli che riguardano gli incentivi alla mobilità elettrica sono quelli da 1031 a 1050.

L’emendamento che includerebbe negli incentivi anche i quadricicli è il seguente:

Emendamento 10.014

Nuovo articolo Art. 10-bis. (Mobilità elettrica)

  1. A coloro che, dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2020, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L5e, L6e e L7e o, se di potenza superiore a 11 kW, della categoria L3e e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie o delle categorie L1e e L3e, di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.
  2. In assenza di rottamazione è riconosciuto un importo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto fino a un massimo di 2.000 euro.
  […]
   7. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

E’ previsto anche un emendamento che dovrebbe risolvere alcuni problemi tecnici legati all’attribuzione di categoria 0, 1 e 2 che al momento impediscono l’assegnazione degli incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli:

Emendamento 10.016:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)

  1. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «sia stato oggetto di ritargatura ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n. 76, ad esclusione dei veicoli della categoria euro 2».

Notare che questo emendamento è di per sè sbagliato e andrà riformulato, perchè prevede l’eliminazione anche delle parole “consegnato per la rottamazione”, mentre per avere senso dovrebbe secondo me prevedere solo l’eliminazione del testo “sia della categoria euro 0, 1 e 2”

 

Categorie di veicoli

L’ “emendamento sulle minicar” riguarda tre categorie di veicoli, così definite nel codice della strada:

categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita’ massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Ringraziamenti

Questo articolo è stato reso possibile dall’ “indizio” pubblicato da questo sito: niente di complicato, solo un nome e un cognome:

Diego De Lorenzis, vicepresidente del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera

Per qualche motivo, invece, quando i quotidiani pubblicano notizie su leggi e normative, non citano mai i riferimenti normativi, indispensabili per seguire l’iter legislativo, cioè per capire se e quando effettivamente le leggi entrano in vigore.

Cercando il suddetto nome tra i 1271 emendamenti alla legge di bilancio, pubblicati su openpolis, è stato possibile trovare quell’unico emendamento oggetto di questo articolo.

 

Minicar elettriche Greengo Icaro usate in vendita a basso costo?

5 Apr

Può darsi.
Nel 2014 il Comune di Roma pubblicava un bando per il carsharing; condizione per esercitare era che le vetture fossero obbligatoriamente dismesse dopo 4 anni o 100.000 km, per sostituirle con altre più moderne:
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/avviso_carsharing.pdf

Questo articolo dice che Sharengo ha iniziato l’attività a roma a febbraio 2016:
https://www.trasporti-italia.com/citta/car-sharing-arrivano-anche-a-roma-le-equomobili-di-share-ngo/24539

Quest’altro del 2016 dice che da ottobre il parco macchine sharen’go di Roma sarà di 400 vetture: http://sharengo.welldev.ro/wp-content/uploads/2016/10/CS-Sharengo-Roma-19set16.pdf

Questo significa che:

  • probabilmente Sharengo già da febbraio 2020 dovrà dismettere “un certo numero” di altri mezzi; non so con quanti avesse iniziato, ma il bando del Comune di Roma richiedeva che fossero almeno 50. Ma il fatto che le attività siano iniziate nel 2016 non significa che le auto siano state immatricolate nel 2016: le prime Icaro sono arrivate in Italia nel 2012.
  •  sicuramente da ottobre 2020 Sharengo dovrà dismettere 400 Icaro del 2016, e nel 2017 è stata creata la D2, quindi saranno in dismissione modelli A1, A1+ e D1.

In altre parti d’Italia però Sharengo ha iniziato le attività prima o dopo: Modena (maggio 2017), Firenze (ottobre 2015), Livorno (novembre 2015), Milano (giugno 2015),… Solo che ogni comune fa testo a sè: non essendoci leggi dello Stato, è il comune a decidere se e quando la ditta di carsharing deve dismettere le auto.
Il bando di Firenze è praticamente una fotocopia di quello di Roma: anche qui vale il rinnovo obbligatorio dopo 4 anni: https://www1.comune.fi.it/materiali/bandi/avvisi_2016/20160616_2016_avviso.pdf

I modelli di Icaro esistenti sono molti; qui qualche indicazione su come riconoscerli, e qui le caratteristiche.

————–

Riepilogo

Comuni di attività di Sharengo

Milano (4 anni da 15 giugno 2015) (180 mezzi – max 18.000 km):

 

Firenze (4 anni da ottobre 2015) (20 mezzi – max 13.000 km):

 

Roma (4 anni dal 2016) (200 mezzi – max 26.000 km):

 

Modena (4 anni da maggio 2017) (10 mezzi – max 20.000 km):

 

Altri comuni

Livorno:

 

Bologna:

 

Torino:

Leggi e norme su motocicli elettrici in autostrada: ce la facciamo questa volta? (2019)

12 Feb

Per seguire l’iter di approvazionehttps://parlamento18.openpolis.it/index.php/atto/index/id/6511/


 

Molte leggi ed emendamenti si sono arenati in Parlamento nel corso delle ultime 2-3 legislature, a proposito del permesso di circolazione in autostrade e superstrade di motoveicoli elettrici.

Adesso ci riproviamo:

Prrposta di legge “C.1051” –  Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette

 

Presentata il 2 agosto 2018

Estratto (grassetti miei):

L’articolo 3 modifica l’articolo 175 del codice della strada, il quale, nell’elencare i veicoli a cui è vietata la circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su altre strade appositamente individuate, alla lettera a) del comma 2 indica i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, nulla disponendo in merito ai motocicli non a motore termico, quali sono quelli elettrici. Il relativo vuoto legislativo, la cui risoluzione è oggi affidata all’interpretazione delle Forze di polizia e della giurisdizione, con ogni instabile conseguenza anche per i profili di copertura assicurativa in caso di incidente, è dunque colmato per i motocicli a trazione elettrica che non hanno cubatura.
  Vi è da rilevare in proposito che le motorizzazioni elettriche sono sempre più diffuse anche all’interno del settore dei motoveicoli: nel 2016, infatti, sono stati venduti 2.408 motoveicoli a trazione elettrica (ciclomotori, motocicli e quadricicli), corrispondenti all’1 per cento del venduto totale. Pur trattandosi di un mercato di nicchia, è interessante osservare che, in termini sia assoluti sia relativi, il peso dell’elettrico nel mercato dei motoveicoli risulta più rilevante rispetto al mercato dell’automobile: nel 2016, infatti, sono state vendute 1.403 automobili elettriche, corrispondenti a meno dello 0,1 per cento dell’immatricolato complessivo.
  Pertanto, alla luce di questi dati, considerato che l’articolo 175 del codice dispone limitazioni e divieti alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane, con la proposta normativa si consente la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a motocicli con motore elettrico di potenza superiore a 11 kW, prevedendo il divieto di circolazione laddove i motoveicoli in questione abbiano potenza inferiore o eguale a 11 kW.
  Si evidenzia che, attualmente, non è possibile affidarsi a una tabella di comparazione tra cilindrate di motori termici e potenze dei motori elettrici, in quanto troppe sono le differenze tecnico-ingegneristiche delle due tipologie di motori; pertanto, si è optato per il limite di potenza di 11 kW in quanto i motocicli con tale potenza possono essere condotti esclusivamente dai maggiorenni, così come i motocicli con cilindrata superiore a 150 centimetri cubici, ammessi, infatti, a circolare nelle strade sopra indicate.
  Si è valutata anche l’opzione per una potenza inferiore, ma ciò significherebbe consentire l’accesso nelle autostrade e nelle strade extra-urbane a più di un milione di motocicli la cui conduzione è operata per la maggior parte da minorenni, con gravi conseguenze sui livelli della sicurezza stradale.
  Anche tale norma riveste carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguenze dell’eventuale approvazione:

Al’articolo 3 del Codice della Strada si aggiungerebbe:

   a) dopo le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico» sono inserite le seguenti: «e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico».


Per seguire l’iter di approvazionehttps://parlamento18.openpolis.it/index.php/atto/index/id/6511/

 


 

Roma e le auto elettriche: corsie preferenziali e strisce blu

3 Giu

Le agevolazioni alla  circolazione per i mezzi elettrici sono definite non a livello nazionale ma comunale, cioè varia da comune a comune se con un’auto elettrica si può circolare sulle corsie preferenziali, parcheggiare gratis nelle strisce blu, pagare il bollo, accedere a zone a traffico limitato,…
Per Roma:

  • Accesso corsie preferenziali: no
  • Parcheggio gratis strisce blu: (registrare veicolo per email una tantum) (anche veicoli ibridi)
  • Bollo (tutto il Lazio): No per 5 anni dalla PRIMA immatricolazione (3 anni per mezzi ibridi); dopo, 1/4 del prezzo normale, per sempre per i veicoli; prezzo intero dopo 5 anni per i motocicli.
  • Accesso ZTL: sì (registrare veicolo per email  una tantum) (anche veicoli ibridi)
  • Zone pedonali: no

Quadricicli e normative: che patente serve per guidarli?

23 Feb

Versione micro

  • Patente AM = quadricicli leggeri (L6e): max 6kW, 45 km/h, 2 posti
  • Patente B = quadricicli pesanti (L7e): max 15kW, 90 km/h, 4 posti

Versione breve

con la patente AM è possibile condurre (con decorrenza 1 gennaio 2016) veicoli della categoria L6e-B (quadricicli leggeri) di potenza fino a 6 kW. Per la classificazione del veicolo, fa fede quanto riportato sul libretto di circolazione, perchè l’ente omologatore può decidere con una certa autonomia come classificare un quadriciclo (in base a peso, velocità e altro) se per caso non dovesse rientrare esattamente nella normativa esistente. La classificazione viene poi riportata nel campo J del libretto.

 

Versione completa

Dal 1 gennaio 2016 la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento 168/2013 “relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli”.

Nuove definizioni di quadricicli:

  • L6e-B (quadricicli leggeri), con potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6 kW [non più 4 kW] e massa in ordine di marcia uguale o inferiore a 425 kg;
  • L6e-C (quadricicli pesanti), con potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 15kW e con massa in ordine di marcia inferiore o uguale a 450 Kg per i veicoli destinati al trasporto persone e uguale o inferiore a 600 kg per i veicoli destinati al trasporto merci.

 

La direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, stabilisce, all’art. 4, comma 2, quali patenti servono per guidare i vari tipi di quadricicli, ma in realtà non è per niente chiaro, perchè l’articolo dice solo di abrogare o cambiare questo o quell’articolo del Codice della Strada del 1992… Successivamente è stata emessa la circolare 27747 del 2016, poi però abrogata dalla circolare 920 del 2017.

Circolare – 09/12/2016 – prot. n. 27747 – Quadricicli leggeri per i quali serve la patente AM

  • OGGETTO: Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.
  • ABROGATA dalla Circolare prot. n. 920 del 16/01/2017

Circolare – 16/01/2017 – Prot. n. 920 – Quadricicli leggeri che possono essere guidati con patente AM

  • Oggetto: Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.

 

La normativa 168/2013 fa una classificazione piuttosto caotica dei quadricicli, di cui qui riporto, per non appesantire ulteriormente questa già complicata pagina, un estratto del paragrafo 2 dell’articolo 4, limitatamente alle sole categorie “trasporto passeggeri” e “mezzo coperto” (quindi niente quad):

  •  L6e (quadriciclo leggero o quadrimobile leggera)
    • veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
  • L7e (quadriciclo pesante o quadrimobile pesante)
    • veicoli L7e-CP: (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.

 

Importantissimo il paragrafo 4 dell’articolo 4, perchè copre veicoli eventualmente non ancora esistenti:

Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:

[…]

c) categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;
d) qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall’autorità d’omologazione.

L’ultima frase lascia un po’ di spazio di manovra in caso di veicoli non esattamente contemplati dalla normativa: decide l’autorità di omologazione. I dati vengono poi riportati sul libretto di circolazione, che fa testo per stabilire quale normativa serve per guidare un certo mezzo.

 

Le caratteristiche tecniche sono invece nelle tabelle dell’allegato 1; metto solo quelle strettamente collegate a un quadriciclo elettrico:

  • L6e – Quadriciclo leggero generico
    • max 45 km/h;
    • max 425 kg;
    • max 2 posti a sedere, incluso il sedile del conducente
    • abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati
    • max 6 kW
    • L6e-BP – Quadriciclo leggero per il trasporto di passeggeri:
      • veicolo L6e-B progettato principalmente per il trasporto di passeggeri

 

  • L7e – Quadriciclo pesante
    • max 450 kg
    • veicolo L7e che non può essere classificato come veicolo L6e.
    • L7e-C – Quadriciclo pesante:
      • max 15 kW;
      • max 90 km/h;
      • abitacolo chiuso per conducente e passeggero, accessibile al massimo da tre lati.
      • Lte-CU –  Quadriciclo pesante per il trasporto di passeggeri:
        • massimo 4 posti, con sedile, incluso il posto del conducente.

 

Nota 1: la velocità massima consentita è stata elevata da 80 a 90 km/h: questo dovrebbe consentire a questi mezzi di circolare anche in autostrada, dove il limite di velocità minimo è di 80 km/h, ma al momento non conosco una normativa precisa in merito.

Nota 2: il numero massimo di posti per un quadriciclo pesante è stato portato da 2 a 4

Dimensioni ammesse:

(1)

lunghezza ≤ 4 000 mm

≤ 3 000 mm per i veicoli L6e-B

≤ 3 700 mm per i veicoli L7e-C

(2)

larghezza ≤ 2 000 mm

≤ 1 000 mm per i veicoli L1e

≤ 1 500 mm per i veicoli L6e-B e L7e-C

(3)

altezza ≤ 2 500 mm.

TUV Italia: https://www.tuv.com/it/italy/chi_siamo/chi_siamo.html

 

Scooter elettrici in autostrada: due leggi in attesa

17 Dic

Nell’ottobre 2014 fu presentato in Parlamento un emendamento (il n.217 all’articolo 2) al disegno di legge legge 1638 che dovrebbe, prima o poi, modificare il Codice della Strada; ad oggi, dicembre 2017, tale emendamento, approvato dalla Camera, è ancora in  esame al Senato (l’ultima volta lo è stato il 31 ottobre 2017). I dettagli sullo storico sono in questo vecchio post. Le novità della seduta del 31 ottobre sono:

 Aggiunto nuovo emendamento 2.6014 da STEFANO ESPOSITO:

  • Al comma 1, lettera d), numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché consentendo l’accesso di motocicli di potenza non inferiore a 5KW, se azionati da motore elettrico».

Il vecchio emendamento 2.217 recitava:

  • Al comma 1, lettera d), numero 9), dopo le parole: non inferiore a 120 centimetri cubici. aggiungere le seguenti: ovvero 5 Kw, se azionati da motore elettrico.

Esso era invece applicabile al sottoparagrafo 9) (anzichè 11) della lettera d del comma 1, ma se si va a leggere oggi la legge 1638, si vede che il sottoparagrafo 9 del 2014 corrisponde al sottoparagrafo 11 della versione odierna!

 

Quindi, in sostanza i due emendamenti 2.6014 e 2.217 dicono la stessa cosa, solo che il 2.217 è ormai decaduto a causa di subentrate modifiche alla legge, che hanno causato un cambio di numerazione dei paragrafi.


Emendamenti a parte, adesso c’è una novità: il 12 dicembre 2017 è stato presentato in Senato un nuovo disegno di legge (S.2997) avente titolo “Disposizioni in materia di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di motocicli a motore elettrico“, ad opera del senatore Vincenzo  GIBIINO; cioè non si parla più solo di aggiungere qualche parola a un pre-esistente disegno di legge, ma di introdurre proprio un disegno di legge specifico sull’argomento.

Per seguire l’iter parlamentare: https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/93289 ; al momento sul sito del Senato il testo della legge non è ancora disponibile, ma quando lo sarà, sarà qui.

Riassunto:

 

A quanto pare l’esigenza di normare la circolazione degli scooter elettrici è completamente universale all’interno del parlamento.


Aggiornamento agosto 2018:

Nuove leggi da monitorare: