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Varata la legge che dovrebbe portare all’installazione di 60.000 colonnine di ricarica entro marzo 2021

1 Ott

Ha iniziato l’iter parlamentare come decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, divenuto poi Atto del Senato n. 1883, quindi Atto della Camera n.2648, ed è infine stato approvato come  “Legge n. 120/20 del 11 settembre 2020, GU n. 228 del 14 settembre 2020 (suppl. ord.)”. Però leggendo la legge 120/20 non si capisce assolutamente niente, perchè contiene solo un’infinita lista di emendamenti alla legge originale; quindi per capire di cosa tratta questa nuova normativa, bisogna leggere la legge 16 luglio 2020, n. 76. L’articolo riguardante le colonnine di ricarica è l’art. 57.

Il comma 6 dice:

"i comuni [...] disciplinano l'installazione, la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione
in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti."

Di qui la notizia delle “60.000 colonnine di ricarica in Italia”, essendo gli abitanti circa 60.000.000.

Questa “disciplina” deve essere realizzata, dice la stessa legge, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa, quindi

 

Il comma 12 dell’art. 57 obbliga a fissare tariffe “che favoriscano i mezzi elettrici” e che siano più basse delle tariffe domestiche:

12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) [...] definisce le tariffe 
per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli[...] in modo da 
favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia 
elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Da notare che attualmente le tariffe domestiche oscillano tra i 5 e i 20 centesimi/kWh, contro i 40-50 delle colonnine pubbliche. Nel primo caso si tratta però del costo netto dei kWh, senza considerare i ricarichi di dispacciamento, abbonamento, perdite e quant’altro.

Interessante anche la modifica al codice della strada (già precedentemente modificato in tal senso) che regolamenta la sosta presso le colonnine di ricarica, stabilendo che un’ora dopo il termine della ricarica il veicolo risulta in divieto di sosta, se in orario compreso tra le 07:00 e le 23:00 e se la colonnina è a bassa potenza; il divieto di sosta scatta invece a qualunque ora in caso di colonnine ad alta potenza:

5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
alla lettera h-bis), dopo le parole "in carica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; 
in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta e' concessa gratuitamente
 al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite 
temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7".

Il codice della strada diventa quindi così:

h-bis) negli spazi  riservati  alla  fermata  e  alla  sosta  dei
veicoli elettrici. In caso di sosta a  seguito  di  completamento  di
ricarica, possono essere  applicate  tariffe  di  ricarica  mirate  a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo  massimo  di
un'ora dal termine della ricarica. Tale limite  temporale  non  trova
applicazione dalle ore 23 alle ore  7,  ad  eccezione  dei  punti  di
ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera 
e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"

 

Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 definisce così i punti di ricarica in base alla potenza:


d) punto di ricarica di potenza standard: un punto  di  ricarica,
che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico
di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza
pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni  private
o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che
non sono accessibili al pubblico. Il punto  di  ricarica  di  potenza
standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 
      1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
      2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento 
di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica 
di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 1) veloce: superiore a 22 kW e 
pari o inferiore a 50 kW; 2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

 

Quindi riassumendo:

  • Standard:
    • Lenta: <= 7.4 kW
    • Accelerata: 7.4 kW < P <= 22 kW
  • Elevata:
    • Veloce: 22 kW < P <= 50 kW
    • Ultra-Veloce: P > 50 kW

Sfortunatamente, le due leggi non sono state “cortocircuitate” tra loro, quindi nulla vieta che tutte le 60.000 colonnine che saranno installate siano da 3 kW piuttosto che da 50 kW o 350 kW…

Una colonnina permette di ricaricare in 10 minuti una quantità di km pari all’incirca alla sua potenza: 3 km se la colonnina è da 3 kW, 50 km se la colonnina è da 50 kW.

Nel 2016 i benzinai in italia erano circa 14.000, nel 2017 circa 20.000.

 

 

 

 

Quali sono le potenze di ricarica possibili

26 Mag

A che potenza è possibile ricaricare un’auto elettrica a casa e alle colonnine pubbliche, e quanto tempo occorre per ricaricare tot km ai vari livelli di potenza?

Specchietto di riferimento

Tipo di ricaricaTensioneCorrentePotenza
Presa domestica230V10A2.3 kW
monofase 16A230V16A3.7 kW
monofase 32A230V32A7.4 kW
trifase 16A400V16A11 kW
trifase 32A400V32A22 kW

Tempi di ricarica

Quanto tempo occorre, coi vari tipi di ricarica illustrati nello specchietto, per ricaricare un certo quantitativo di chilometro?

Esiste una formula molto semplice per calcolarlo a mente:

Per ogni kW di potenza si ricarica 1 km in 10 minuti.

Quindi:

  • A 2.3 kW si ricaricano 2.3 km in 10 minuti (13 km in un’ora)
  • A 22 kW si ricaricano 22 km in 10 minuti (120 km in un’ora)

Sono tempi piuttosto lunghi, quindi si tratta di ricariche adatte solo per usi cittadini, non per lunghi viaggi, per i quali si rende invece necessaria la ricarica in corrente continua (DC), che è disponibile in vari tagli da 50 a 350 kW.

Note

L’effettiva potenza a cui si ricarica un’auto non dipende solo dalla colonnina ma anche dall’auto stessa: se si collega a una colonnina da 22 kW un’auto dotata solo di caricabatterie da 3.7 kW, si caricherà a 3.7 kW

Se la colonnina è trifase ma il caricabatterie dell’auto è monofase, la ricarica avverrà in monofase; quindi se la colonnina è da 11 kW (16A), l’auto si ricaricherà a 3.7 kW; se la colonnina è da 22 kW (32A), l’auto si ricaricherà a 7.4 kW.

 

Vedi anche Come calcolare a che potenza si sta caricando l’auto?

Confronto Formula 1 – Formula E

29 Apr

Tutti i dati di cui avete bisogno per poter confrontare Formula 1 e Formula E

In breve

Formula 1 Formula E
(Gen3)
Auto elettrica
di serie
Unità di misura
Potenza 710 350 100 kW
Peso auto+pilota+carburante 908 840 1300 kg
Densità di potenza 781 417 76 kW/ton
Energia a bordo 1400 51? 50 kWh
Energia utilizzabile (Nota 14) 350 (Gen2: 48) 45 kWh
Accelerazione 0-100 2.1 (Gen2: 2.8) 12 secondi
Velocità max 380 322 140 km/h
Velocità media 247 (Gen2: 120) km/h
Rumorosità 134 (Gen2: 80) dB
Consumi 4.70 (Gen2: 0.60) 0.15 kWh/km
Consumi teorici (Nota 14) 1.14 (Gen2: 0.53) 0.15 kWh/km
Lunghezza circuito 3.0-5.0 2.5-3.0 km
Lunghezza totale gara 305 90 km
Durata max gara 120 45 minuti

Dettagli

Formula 1:

  • Peso carburante: max 110 kg per gara  (3)
  • Flusso carburante max: 100 kg/h (4)
  • Durata gara: 75-120 min (10)
  • Tempo-giro tipico: 1′ 30s
  • Lunghezza tipica circuito: 3-5 km
  • Lunghezza totale gara: 305 km (6)
  • Velocità media: 247 km/h (11)
  • Lunghezze dei circuiti:  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Formula_One_circuits
  • Risultati: https://it.motorsport.com/f1/results/2018/
  • Peso motore: 145 kg (12)
  • Potenza motore: 920 CV , 708 kW(12)
  • Densità potenza motore: 4.88 kW/kg
  • Densità potenza auto: = ~ 1000 W/kg
  • Densità di potenza auto di serie: 100 W/kg
  • Consumi:
    • 1 kg = 1,3L (9)
    • 1 L = 9.4 kWh (8.9-10 tra benzina e diesel) (13)
    • max 110 kg (143 L)
    • Lunghezza gara: 305-308 km
    • Energia max imbarcabile: 1430 kWh
    • Consumi massimi: 4.68 kWh/km

Formula E:

  • Peso auto+pilota + batteria: 840 kg (780?) (17)
  • Peso batteria
    • Gen1 (2018): 320 kg
    • Gen2 (2019): 385 kg
    • Gen3 (2022): 284 kg (17)
  • Energia:
    • Gen1 (2018): 28 kWh
    • Gen2 (2019): 54 kWh
    • Gen3 (2022): 51 kWh ? (17)
  • Densità energetica batteria:
    • Gen1 (2018):  87,5 Wh/kg
    • Gen2 (2019):  140 Wh/kg
    • Gen3 (2022):  180 Wh/kg
  • Densità di potenza: 417 W/kg
  • Densità di potenza auto di serie: 100 W/kg
  • Durata gara: 45 min
  • Lunghezza tipica circuito: 1.9-3.4 km (7)
  • Consumi energetici (dati):
    • Batteria: 51 kWh? (17) (Gen2: 54 kWh)
    • Velocità media: (Gen2: 120 km/h)
    • Tempo-giro tipico: 1′ 10s
    • Lunghezza tracciato: 2.5-3.0 km
    • Lunghezza gara: 80-90 km
    • Consumo: (Gen2: 0.6 kWh/km  (600 Wh/km))

Chilometri e giri ricaricabili a varie potenze di ricarica (per giro di 3 km):

  • 150 kW: 4 km/minuto (1,4 giri/minuto)
  • 350 kW: 10 km/minuto (3 giri/minuto)
  • 600 kW: 18 km/minuto (5 giri/minuto)
  • 1 MW: 28 km/minuto (9 giri/minuto)

Confronto Gen1-Gen2-Gen3

Dato Gen3 (3 vs 2) (16, 17) Gen2 (2 vs 1) Gen1
Lunghezza 5000 mm (-160) 5160 mm (+160) 5000 mm
Larghezza 1700 mm (-70) 1770 mm (-10) 1780 mm
Altezza 1023 mm (-40) 1063 mm 1050 mm
Passo anteriore ? 1553 mm (+25) 1528 mm
Passo posteriore ? 1505 mm (+13) 1492 mm
Altezza da terra ? Invariata 75 mm (max)
Wheelbase 2700 mm Invariata 3100 mm
Peso minimo con pilota, Di cui batteria 840 (-63) (780kg?) 903kg (+20), 385kg (+65) 883kg (320 kg)
Potenza massima 350 kW (+100) 250 kW (+50) 200 kW
Rapporto potenza/peso 417 W/kg 276 W/kg  226 W/kg
Potenza disponibile in gara ? 220 Kw (+40) 180 kW
Potenza rigenerazione 600 kW (+350) 250 kW (+100) 150 kW
Capacità batteria 51 kWh (?) 54 kWh 28 kWh
Ricarica in gara (600 kW ?) no no
Velocità massima 322 km/h (+42) 280 km/h (+55) 225 km/h
0-100km/h (0-62mph) ? 2.8s (-0.2s) 3.0s

Confronto densità di energia (15)

  • 325 Wh/kg Litio-Zolfo (Li-S) (ALISE 2018)
  • 260 Wh/kg Panasonic 21700 (NCA) (Tesla Model 3 2019)
  • 241 Wh/kg Murata 18650VTC6 (NCM) (Formula E 2019-21)
  • 240 Wh/kg Panasonic NCA 1
  • 169 Wh/kg XALT 53Ah HE NMC (Formula E 2014-18)
  • 160 Wh/kg LiFePO4 (LFP)
  • 70–100 Wh/kg Nickel Metal Hydride (NiMH)  (pile ricaricabili domestiche)
  • 80 Wh/kg Prime batterie a ioni di litio della storia, prodotte dalla Sony nel 1991
  • 50-75 Wh/kg Nickel Cadmio (NiCd) (primi dispositivi portatili; batterie con forte effetto memoria).
  • 35-45 Wh/kg Lead Acid battery( (batterie al piombo)

Fonti

(1) https://it.wikipedia.org/wiki/Vettura_di_Formula_1

(2) https://it.wikipedia.org/wiki/Motori_di_Formula_1

(3) https://www.formulapassion.it/manifestomotore/gianluca-calvaresi/regolamento-tecnico-f1-2019-vetture-piu-lunghe-e-pesanti-404995.html

(4) https://www.fia.com/regulation/category/110

(5) https://f1grandprix.motorionline.com/f1-formula-1-vs-formula-e-le-differenze-tra-le-due-categorie/

(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Formula_One_racing

(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Formula_E

(8) https://www.fiaformulae.com/en/discover/cars-and-technology  (Gen1 vs Gen2)

(9) https://motori.fanpage.it/ibride-e-veloci-ecco-quanto-consumano-le-formula-1-moderne/

(10) https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_di_Formula_1#La_durata,_la_distanza_e_la_safety_car

(11) https://it.wikipedia.org/wiki/Statistiche_di_Formula_1#Record_di_velocit%C3%A0

(12) https://it.motorsport.com/f1/news/scheda-tecnica-della-renault-rs19-la-power-unit-2019-ha-piu-di-950-cavalli/4336351/

(13) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0033:IT:NOT

(14) Considerando efficienza totale del 25% per la Formula1 e del 90% per la Formula E

(15) https://www.batterydesign.net/cell-gravimetric-energy-density/

(16) https://www6367.wordpress.com/2022/04/28/immagini-quotidiane-formula-e-nel-monaco-e-prix-il-futuro-della-gen3-presente/

(17) https://www.breakinglatest.news/news/gen3-the-new-322-km-h-electric-single-seater-for-formula-e-presented-on-the-eve-of-the-montecarlo-eprix/

(18) https://teddit.net/r/formula1/comments/ue1ck6/ot_technical_stats_of_formula_e_gen3_car_compared/ (comparison Gen2/Gen3)

(19) https://www.motorbox.com/auto/sport/f1/news/quanto-pesa-una-monoposto-di-formula-1 – Storico del peso delle auto di Formula 1

(calc) Calcolato da questo blog

Tutte le proposte di legge al vaglio della Commissione Trasporti alla Camera (Legislatura 18)

12 Feb

Per seguire i vari iter: https://parlamento18.openpolis.it/

Atto Camera: 24
Proposta di legge: BRAMBILLA: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l’abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale” (24)

Atto Camera: 192
Proposta di legge: SCHULLIAN ed altri: “Modifica all’articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli” (192)

Atto Camera: 193
Proposta di legge: SCHULLIAN ed altri: “Modifica all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale” (193)

Atto Camera: 219 (23/03/2018) – (Presentato alla Camera –  Da approvare alla Camera – 0/04/2019 Camera: in corso di esame in commissione)
Proposta di legge: SCHULLIAN ed altri: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (219) (25 emendamenti)

Atto Camera: 234
Proposta di legge: GEBHARD ed altri: “Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne semaforiche” (234)

Atto Camera: 264
Proposta di legge: MOLTENI: “Modifiche all’articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli” (264)

Atto Camera: 367
Proposta di legge: COMAROLI ed altri: “Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap” (367)

Atto Camera: 681
Proposta di legge: BALDELLI ed altri: “Disposizioni per garantire, attraverso la pubblicazione telematica, la trasparenza dell’utilizzazione dei proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità” (681)

Atto Camera: 777
Proposta di legge: GUSMEROLI ed altri: “Modifica all’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell’uso del casco protettivo da parte dei ciclisti” (777)

Atto Camera: 1051 – (presentato il: 02/08/2018; 10/04/2019 Camera: in corso di esame in commissione)
Proposta di legge: DE LORENZIS ed altri: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette e dei motocicli

Atto Camera: 1113
Proposta di legge: PAGANI e PIZZETTI: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d’epoca, circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, targhe dei veicoli impegnati in competizioni motoristiche, requisiti per l’immatricolazione delle macchine agricole, esercitazioni di guida, uso di dispositivi elettronici durante la guida e possesso dei documenti di circolazione” (1113)

Atto Camera: 1187
Proposta di legge: BERGAMINI: “Modifica all’articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza del trasporto su strada dei materiali pericolosi” (1187)

Atto Camera: 1245
Proposta di legge: MULE’ ed altri: “Modifica all’articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni nel caso di locazione di veicolo senza conducente” (1245)

Atto Camera: 1358
Proposta di legge: MELONI e LOLLOBRIGIDA: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età” (1358)

Atto Camera: 1366 – (presentato il 14/11/2018;  10/04/2019 Camera: in corso di esame in commissione)
Proposta di legge: MACCANTI ed altri: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti le caratteristiche dei veicoli, la disciplina della circolazione stradale, la tutela dei veicoli storici e il regime sanzionatorio delle violazioni” (1366)

Atto Camera: 1368 – (presentato il: 15/11/2018; 10/04/2019 Camera: in corso di esame in commissione)
Proposta di legge: SCAGLIUSI: “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina della circolazione, caratteristiche e uso dei veicoli, accertamento dei requisiti per la guida, limiti di velocità e sanzioni per le violazioni” (1368) – HOVERBOARD

Leggi e norme su motocicli elettrici in autostrada: ce la facciamo questa volta? (2019)

12 Feb

Per seguire l’iter di approvazionehttps://parlamento18.openpolis.it/index.php/atto/index/id/6511/


 

Molte leggi ed emendamenti si sono arenati in Parlamento nel corso delle ultime 2-3 legislature, a proposito del permesso di circolazione in autostrade e superstrade di motoveicoli elettrici.

Adesso ci riproviamo:

Prrposta di legge “C.1051” –  Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette

 

Presentata il 2 agosto 2018

Estratto (grassetti miei):

L’articolo 3 modifica l’articolo 175 del codice della strada, il quale, nell’elencare i veicoli a cui è vietata la circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su altre strade appositamente individuate, alla lettera a) del comma 2 indica i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, nulla disponendo in merito ai motocicli non a motore termico, quali sono quelli elettrici. Il relativo vuoto legislativo, la cui risoluzione è oggi affidata all’interpretazione delle Forze di polizia e della giurisdizione, con ogni instabile conseguenza anche per i profili di copertura assicurativa in caso di incidente, è dunque colmato per i motocicli a trazione elettrica che non hanno cubatura.
  Vi è da rilevare in proposito che le motorizzazioni elettriche sono sempre più diffuse anche all’interno del settore dei motoveicoli: nel 2016, infatti, sono stati venduti 2.408 motoveicoli a trazione elettrica (ciclomotori, motocicli e quadricicli), corrispondenti all’1 per cento del venduto totale. Pur trattandosi di un mercato di nicchia, è interessante osservare che, in termini sia assoluti sia relativi, il peso dell’elettrico nel mercato dei motoveicoli risulta più rilevante rispetto al mercato dell’automobile: nel 2016, infatti, sono state vendute 1.403 automobili elettriche, corrispondenti a meno dello 0,1 per cento dell’immatricolato complessivo.
  Pertanto, alla luce di questi dati, considerato che l’articolo 175 del codice dispone limitazioni e divieti alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane, con la proposta normativa si consente la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali a motocicli con motore elettrico di potenza superiore a 11 kW, prevedendo il divieto di circolazione laddove i motoveicoli in questione abbiano potenza inferiore o eguale a 11 kW.
  Si evidenzia che, attualmente, non è possibile affidarsi a una tabella di comparazione tra cilindrate di motori termici e potenze dei motori elettrici, in quanto troppe sono le differenze tecnico-ingegneristiche delle due tipologie di motori; pertanto, si è optato per il limite di potenza di 11 kW in quanto i motocicli con tale potenza possono essere condotti esclusivamente dai maggiorenni, così come i motocicli con cilindrata superiore a 150 centimetri cubici, ammessi, infatti, a circolare nelle strade sopra indicate.
  Si è valutata anche l’opzione per una potenza inferiore, ma ciò significherebbe consentire l’accesso nelle autostrade e nelle strade extra-urbane a più di un milione di motocicli la cui conduzione è operata per la maggior parte da minorenni, con gravi conseguenze sui livelli della sicurezza stradale.
  Anche tale norma riveste carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguenze dell’eventuale approvazione:

Al’articolo 3 del Codice della Strada si aggiungerebbe:

   a) dopo le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico» sono inserite le seguenti: «e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico».


Per seguire l’iter di approvazionehttps://parlamento18.openpolis.it/index.php/atto/index/id/6511/