Ha iniziato l’iter parlamentare come decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, divenuto poi Atto del Senato n. 1883, quindi Atto della Camera n.2648, ed è infine stato approvato come “Legge n. 120/20 del 11 settembre 2020, GU n. 228 del 14 settembre 2020 (suppl. ord.)”. Però leggendo la legge 120/20 non si capisce assolutamente niente, perchè contiene solo un’infinita lista di emendamenti alla legge originale; quindi per capire di cosa tratta questa nuova normativa, bisogna leggere la legge 16 luglio 2020, n. 76. L’articolo riguardante le colonnine di ricarica è l’art. 57.
Il comma 6 dice:
"i comuni [...] disciplinano l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti."
Di qui la notizia delle “60.000 colonnine di ricarica in Italia”, essendo gli abitanti circa 60.000.000.
Questa “disciplina” deve essere realizzata, dice la stessa legge, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa, quindi
Il comma 12 dell’art. 57 obbliga a fissare tariffe “che favoriscano i mezzi elettrici” e che siano più basse delle tariffe domestiche:
12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) [...] definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli[...] in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
Da notare che attualmente le tariffe domestiche oscillano tra i 5 e i 20 centesimi/kWh, contro i 40-50 delle colonnine pubbliche. Nel primo caso si tratta però del costo netto dei kWh, senza considerare i ricarichi di dispacciamento, abbonamento, perdite e quant’altro.
Interessante anche la modifica al codice della strada (già precedentemente modificato in tal senso) che regolamenta la sosta presso le colonnine di ricarica, stabilendo che un’ora dopo il termine della ricarica il veicolo risulta in divieto di sosta, se in orario compreso tra le 07:00 e le 23:00 e se la colonnina è a bassa potenza; il divieto di sosta scatta invece a qualunque ora in caso di colonnine ad alta potenza:
5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole "in carica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta e' concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7".
Il codice della strada diventa quindi così:
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"
Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 definisce così i punti di ricarica in base alla potenza:
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW; 2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
Quindi riassumendo:
- Standard:
- Lenta: <= 7.4 kW
- Accelerata: 7.4 kW < P <= 22 kW
- Elevata:
- Veloce: 22 kW < P <= 50 kW
- Ultra-Veloce: P > 50 kW
Sfortunatamente, le due leggi non sono state “cortocircuitate” tra loro, quindi nulla vieta che tutte le 60.000 colonnine che saranno installate siano da 3 kW piuttosto che da 50 kW o 350 kW…
Una colonnina permette di ricaricare in 10 minuti una quantità di km pari all’incirca alla sua potenza: 3 km se la colonnina è da 3 kW, 50 km se la colonnina è da 50 kW.
Nel 2016 i benzinai in italia erano circa 14.000, nel 2017 circa 20.000.