Capita spesso di leggere sui giornali di persone che sono state multate per aver guidato scooter elettrici che risultano “illegali”.
Ma cosa significa?
Quand’è che uno scooter elettrico è “legale”?
Ci sono varie categorie di “mezzi elettrici a due ruote”, che possiamo riassumere brevemente in:
- biciclette
- ciclomotori
- motocicli
In Italia qualunque bicicletta elettrica deve rispettare tutte queste prescrizioni per essere a norma; se ne viola solo una, è illegale:
- velocità massima: 25 km/h
- potenza massima: 250 Watt
- pedalata: assistita, non autonoma
Il punto 3 è quello più critico: le biciclette elettriche utilizzabili in Italia devono essere a pedalata assistita, cioè il motore deve accendersi solo mentre si pedala, e spegnersi se si supera la velocità di 25 km/h; altrimenti, non possono circolare su strada; e non serve mettere il casco o assicurarsi (sempre che qualche agenzia sia disposta ad assicurare il mezzo): non si può circolare e basta, pena multe anche pesanti (fino a 1000 euro!) per guida di veicolo non assicurato!
Per quanto riguarda le categorie superiori, cioè ciclomotori e motocicli:
- ciclomotore: mezzo elettrico a due ruote o tre tuote di potenza continua massima non superiore a 4 kW e velocità massima di 45 km/h.
- motociclo: mezzo elettrico a due o tre ruote che supera anche solo uno dei due limiti di un ciclomotore
La “potenza continua” è la potenza erogata dal motore in modo continuo, quindi in marcia a velocità costante; tale potenza non deve superare i 4 kW; può sembrare poco (sono circa 6 cavalli), ma per un ciclomotore, che pesa meno di 100kg, significa un rapporto potenza/peso di 40 W/kg, che consente prestazioni eccezionali, con enorme ripresa in partenza da fermo, sia in pianura che in salita: è il rapporto potenza/peso di un’utilitaria! (un’auto di 1200 kg con motore da 50CV (37 kW) ha un rapporto potenza/peso di 30 W/kg).
Potenze superiori a 4 kW, per uno scooter, non servono per avere buone prestazioni in partenza o in salita, ma solo per garantire velocità massime più alte: con 4 kW si può arrivare al massimo a 75 km/h, ma per andare a 90 all’ora servono 6 kW e per andare a 130 servirebbero 18 kW!
Ecco una tabella di riferimento (approssimativa, per scooter da 100kg, guidatore escluso):
- 1.5 kW – 50 km/h
- 3 kW – 70 km/h
- 4 kW – 75 km/h
- 5 kW – 85 km/h
- 6 kW – 90 km/h
- 10 kW – 110 km/h
- 18 kW – 130 km/h
- 21 kW – 135 km/h
- 25 kW – 145 km/h
Purtroppo in vendita ci sono anche “oggetti” che vengono definiti “scooter elettrici” ma che in Italia non sono inseribili in nessuna categoria legale, come questo:
La freccia evidenzia la presenza di pedali, ma questo strano oggetto ha in realtà un motore autonomo che funziona anche quando non si pedala, quindi non può circolare sulle strade italiane, pena pesanti multe: in teoria per farlo dovrebbe essere assicurato e targato, ma pre-requisito per assicurare e targare un mezzo è l’omologazione presso il Ministero dei Trasporti, che rilascia un Certificato di Omologazione; in mancanza di questo, la Motorizzazione non può immatricolare (=targare) il mezzo, e le assicurazioni, senza una targa, non possono ovviamente assicurare.
Quindi acquistare un mezzo come questo significa buttare soldi in sanzioni amministrative, e probabilmente il mezzo viene anche sequestrato.
Da notare che talvolta anche scooter di importazione (cinesi o altro) non possono circolare in Italia, pur rispettando tecnicamente le norme riportate sopra, perchè non sono stati sottotoposti al Ministero dei Trasporti per effettuare le prove di omologazione, quindi sono privi di Certificato di Omologazione, e vale quindi quanto sopra: sono soldi buttati!
Oppure ci si può imbattere in falsi certificati di omologazione, basati sulla classica “truffa cinese” del nome simile; per esempio lo scooter cinese Tianke o Xiaofeilu HTRK122 prodotto dalla “Shanghai Huari Enterprise Development Company Limited“, ha un “emulo” GK122 della Goldenkey Electric Vehicle Company Limited, che è stato in passato venduto con un finto certificato di omologazione della VCA, con numero “e11*2002/24*0892*00”; in proposito il Ministero dei Trasporti ha emesso questa circolare, che sottolinea l’illegalità della cosa.
Il certificato fasullo ha data di emissione 2009, la circolare ha data di emissione 2011 e data di pubblicazione 2016.
Un Certificato di Omologazione non è un “pezzo di carta” ma un documento molto lungo, completo e complesso; quello illecitamente attribuito al GK122 è invece legittimamente associato all’HRTK122.
Notare che, nonostante somiglianza di forma e costruttor, l’HRTK122 non è l’Ecomission Ecojumbo, che è invece omologato come HRBJ183, e per il quale, date le somiglianze tecniche, è valido il certificato dell’HRTK122:
Volendo si potrebbe portare personalmente il mezzo presso un Centro Prove Autoveicoli (CPA) autorizzato, ma la procedura di omologazione è italianicamente lenta, lunga, burocratica e costosa.